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Art. 217

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. È diagnosticata l’artrite/encefalite caprina (CAE) qualora l’analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l’agente infettivo.1
  2. L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della CAE.
  3. Il periodo di incubazione è di due anni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). Correzione del 5 lug. 2024 (RU 2024 340).

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