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Art. 218

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da CAE. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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