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Art. 220

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di CAE il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto. Ordina inoltre:
    1. l’eliminazione degli animali infetti;
    2. l’eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
    3. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
  2. Revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
    2. l’analisi sierologica dell’effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.
  3. Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell’effettivo devono essere sottoposti a un’ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di CAE.

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