Torna alla legge

Art. 219

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Vi è sospetto di CAE quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:
    1. il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
    2. l’immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell’effettivo.
  2. Il sospetto è considerato confutato se l’analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.
  3. Vi è sospetto di contagio da CAE se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.
  4. Il sospetto di contagio risulta invalidato quando:1
    1. due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
    2. gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un’analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.