Torna alla legge

Art. 224

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
    1. l’analisi dell’effettivo e dell’ambiente circostante;
    2. se necessario, la cura, la macellazione o l’uccisione degli animali portatori di salmonelle;
    3. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
    4. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.
  2. Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a .».1
  3. Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
  4. Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:
    1. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto–sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
    2. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.