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Art. 225

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell’effettivo, nonché alla disinfestazione.

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