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Art. 228b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini in questione fino all’invalidazione del sospetto.
  2. Il sospetto è considerato confutato se l’analisi ha fornito un risultato negativo.

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