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Art. 228c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta e il suo risanamento immediato.
  2. Egli revoca il sequestro non appena l’analisi al termine del risanamento dà un esito negativo.

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