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Art. 229

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per combattere la zoppina, viene svolto un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali mediante il prelievo di campioni.
  2. Il programma inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni. Le analisi sono effettuate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno (periodo di analisi).
  3. L’obiettivo del programma di lotta è ridurre al di sotto dell’1 per cento il numero delle aziende detentrici di ovini in cui viene constatata la zoppina.
  4. I Cantoni provvedono all’attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti.
  5. L’USAV emana prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta.

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