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Art. 229a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per il programma di lotta sono computabili i costi per:
    1. il prelievo di campioni per l’analisi di base e la prima analisi di verifica nella detenzione di ovini e l’invio di tali campioni ai laboratori;
    2. l’analisi di tali campioni da parte dei laboratori;
    3. la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali.
  2. I costi per ulteriori analisi di verifica sono a carico dei detentori di ovini.
  3. Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a vengono versate le seguenti indennità:
    1. un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio dei campioni ai laboratori, a seconda della grandezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali;
    2. 1 al massimo 60 franchi per l’analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali;
    3. un’adeguata indennità per la riscossione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 266).

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