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Art. 229e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Durante il periodo di analisi gli ovini possono essere trasferiti soltanto in un’altra azienda detentrice di ovini oppure essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali o partecipare amercati di bestiame, esposizioni e altre manifestazionise provengono da un’azienda detentrice di ovini per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni.
  2. Nel primo periodo di analisi gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e altre manifestazioni ed essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali se provengono da un’azienda di detenzione per la quale non è ancora disponibile il risultato delle analisi. Possono essere portati da una tale azienda detentrice di ovini in un’altra azienda detentrice di ovini se anche per l’azienda di destinazione non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.
  3. Gli ovini che nel primo periodo di analisi hanno partecipato a mercati di bestiame, esposizioni o altre manifestazioni o sono stati tenuti al pascolo insieme a ovini di un’altra azienda detentrice di animali possono essere portati soltanto in aziende detentrici di animali per le quali non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.
  4. Se alla fine del primo periodo di analisi non è disponibile alcun risultato per un’azienda detentrice di ovini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo in questione fino a quando non si dispone di un risultato.

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