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Art. 229d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I campioni delle aziende detentrici di ovini devono essere prelevati da veterinari o persone sotto la vigilanza di un veterinario.
  2. Tutte le persone che effettuano il prelievo dei campioni devono frequentare un corso che trasmette conoscenze sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni. Il corso è organizzato dall’USAV e si svolge in maniera decentralizzata.
  3. I veterinari inseriscono i dati relativi ai campioni prelevati in ASAN.
  4. I laboratori incaricati dell’analisi dei campioni inseriscono i risultati in ARES al più tardi entro una settimana dal ricevimento del campione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 266).

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