916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Se animali acquatici vivi sono trasferiti in un’altra azienda di acquacoltura, il detentore deverilasciareun certificato d’accompagnamento e conservarne un duplicato.
Il certificatod’accompagnamentodeve contenere le seguenti indicazioni:
l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura da cui gli animali provengono;
la specie animale;
il numero o il peso totale degli animali;
l’età degli animali;
la data in cui gli animali sono portati via dall’azienda di acquacoltura;
l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura nella quale gli animali sono trasferiti;
una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda di acquacoltura non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.
Gli articoli 11b capoversi3 e 4, 12 capoverso 2, 12a e 13 si applicano per analogia.
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