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Art. 22c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se animali acquatici vivi sono trasferiti in un’altra azienda di acquacoltura, il detentore deverilasciareun certificato d’accompagnamento e conservarne un duplicato.
  2. Il certificatod’accompagnamentodeve contenere le seguenti indicazioni:
    1. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura da cui gli animali provengono;
    2. la specie animale;
    3. il numero o il peso totale degli animali;
    4. l’età degli animali;
    5. la data in cui gli animali sono portati via dall’azienda di acquacoltura;
    6. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura nella quale gli animali sono trasferiti;
    7. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda di acquacoltura non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.
  3. Gli articoli 11b capoversi3 e 4, 12 capoverso 2, 12a e 13 si applicano per analogia.

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