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Art. 22b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l’introduzione e ladiffusionedi agenti patogeni.
  2. L’USAV emana prescrizioni tecnicheinmateria di buona prassi igienica.

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