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Art. 234

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche. 1bis. I becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete dello stesso effettivo.1
  2. Le altre prescrizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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