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Art. 235

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Il Cantone può ordinare che:

  1. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un’analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
  2. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
  3. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.

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