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Art. 237a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.
  2. Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.
  3. Le altre disposizioni sull’obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

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