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Art. 238

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d’intesa con il veterinario cantonale, un’analisi finalizzata alla messa in evidenza dell’agente infettivo.
  2. Qualora, a seguito di un’analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l’analisi clinica dell’animale sospetto.
  3. In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:
    1. 1 l’animale sospetto sia isolato e sottoposto al divieto di trasferimento;
    2. 2 i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto vengano sottoposti a divieto di trasferimento;
    3. il latte dell’animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OSOAn3.
  4. Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:
    1. se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1;
    2. se l’analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. RS 916.441.22

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