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Art. 239c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di epizoozia di febbre catarrale ovina o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Ordina inoltre:1
    1. 2 a seconda della situazione iniziale: l’esame degli animali sospettati di avere i virus della febbre catarrale ovina e della EHD o uno dei due agenti infettivi;
    2. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.
  2. Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.
  3. L’USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

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