Torna alla legge

Art. 239d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:1
    1. l’abbattimento e l’eliminazione degli animali gravemente ammalati;
    2. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.
  2. Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:2
    1. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
    2. 3 sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l’epizoozia constatata.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.