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Art. 239f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.1
  2. Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

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