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Art. 239e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 150 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto dellasituazionegeografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.1
  2. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV stabilisce l’ampiezza della zona da delimitare. Revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della febbre catarrale ovina o dell’EHD presso animali ricettivi.
  3. Stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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