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Art. 25

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.
  2. Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.
  3. Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell’autorità. L’USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.1
  4. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 5 novembre 19862sul trasporto pubblico, dell’ordinanza del 13 novembre 19623sulle norme della circolazione stradale, dell’ordinanza del 19 giugno 19954concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell’ordinanza del 27 maggio 19815sulla protezione degli animali.

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

  2. [RU 1986 1991; 1994 1848; 1996 3035; 1999 719; 2004 2697.RU 2009 6025art. 6]. Vedi ora l’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci (RS 742.411 ).

  3. RS 741.11

  4. RS 741.41

  5. [RU 1981 572; 1986 1408; 1991 2349; 1997 1121; 1998 2303; 2001 1337all. n. 1,2063; 2006 1427,5217all. n. 2; 2007 1847all. 3 n. 1.RU 2008 2985all. 6 cifra I]. Vedi ora l’O del 23 apr. 2008 (RS 455.1 ).

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