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Art. 26

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.
  2. Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.
  3. L’USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

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