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Art. 28

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se è richiesta un’autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.1
  2. L’autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l’organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all’esecuzione.2
  3. Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

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