Torna alla legge

Art. 27

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un’importanza sovraregionale necessitano di un’autorizzazione.1
  2. Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.2
  3. Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all’asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.