916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un’importanza sovraregionale necessitano di un’autorizzazione.1
Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.2
Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all’asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). ↩
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