916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27–29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.1
Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizoozie. Qualora sussista un grave pericolo di epizoozia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). ↩
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