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Art. 31

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un’epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un’ulteriore propagazione.
  2. Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

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