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Art. 32

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l’estivazione e lo svernamento.
  2. Per gli animali ad unghia fessa che per l’estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d’accompagnamento.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

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