Torna alla legge

Art. 35

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.1
  2. Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere soggetto a oneri, in particolare se l’attività del commerciante dibestiameha dato adito a contestazioni.2
  3. La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizionidelle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.3
  4. Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.