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Art. 36

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I veterinari cantonali organizzano i corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.1
  2. Losvolgimentodei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare di disporre:
    1. di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e
    2. di un certificato ISO 21001:201882o eduQua:20213valido o di una certificazione equivalente per le istituzioni di formazione per adulti, la cui certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19964sull’accreditamento e sulla designazione.5
  3. Durante i corsi d’introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.
  4. Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.6
  5. L’USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

  2. La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

  3. La norma può essere consultata gratuitamente all’indirizzohttps://alice.ch> Qualità > eduQua (Label di qualità).

  4. RS 946.512

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

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