916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell’articolo 4 OMCC1.2
Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale3allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un’epizoozia altamente contagiosa.
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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