Torna alla legge

Art. 38a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all’articolo 56a capoverso 1 LFE.
  2. Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:
fr.
a. per ogni animale macellato della specie bovina2.70
b. per ogni animale macellato della specie suina–.40
c. per ogni animale macellato della specie ovina–.40
d. per ogni animale macellato della specie caprina–.40

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.