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Art. 39

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all’aperto recipienti del miele vuoti.
  2. Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell’agente patogeno della peste americanaPaenibacillus larvae .1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

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