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Art. 47

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Nel caso dell’insorgenza di un’epizoozia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

Footnotes

  1. RS 817.02

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