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Art. 48

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall’Istituto svizzero per gli agentiterapeutici o da un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente e inoltre approvati dall’USAV. L’USAV rilascia l’approvazione, nella misura in cui l’utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.1
  2. L’USAV pubblica periodicamente l’elenco dei preparati immunologici approvati a tale scopo.
  3. L’USAV può vietare l’offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l’efficacia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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