916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.
Il seme per l’inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.
Nella misura in cui le disposizioni dell’articolo 54 capoverso 2 lettere b e c1siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:
all’inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
all’inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrice di animali2.
Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.
Footnotes
l rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° nov. 2022. ↩
Nuovi termini giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). ↩
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