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Art. 51a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale rilascia l’autorizzazione per effettuare l’inseminazione artificiale a:
    1. tecnici d’inseminazione, in base all’attestato di capacità dell’USAV;
    2. persone che possono comprovare la formazione prescritta per l’inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell’azienda del datore di lavoro.
  2. L’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a vale per tutta la Svizzera. La domanda deve essere inoltrata al veterinario cantonale del Cantone di domicilio del richiedente.
  3. I tecnici d’inseminazione che vogliono esercitare l’attività al di fuori del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione devono informare il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

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