916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno delle aziende né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.
Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:
edifica il centro di stoccaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, lo stoccaggio del seme e la detenzione degli animali;
adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
provvede affinché nei centri di stoccaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di stoccaggio del seme autorizzati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
dispone l’esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l’esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.
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