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Art. 55

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene la relativa documentazione.1 1bis. Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione di inseminazione deve trasmettere ogni anno la documentazione al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo:2 a. i tecnici d’inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d’inseminazione svizzera; b.3 i detentori di animali in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 51a capoverso 1 lettera b; c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.4
  2. I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

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