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Art. 59a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l’articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l’utilizzo del loro software aziendale.

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