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Art. 59

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda detentrice di animali.1 1bis. Nella loro azienda detentrice di animali spetta loro garantire che terzi rispettino le misure di cui al capoverso 1.2
  2. Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell’attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l’analisi degli animali, la registrazione, l’identificazione, la vaccinazione, l’uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile lʼinfrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e allʼimmobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.3
  3. Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario diventi una fonte dipropagazionedi epizoozie. Le dimore fornite dall’essere umano alle api devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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