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Art. 63

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Il veterinario ufficiale, l’assistente specializzato ufficiale, l’ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un’epizoozia:1

  1. effettuano immediatamente un’analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
  2. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un’epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;
  3. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l’origine dell’infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d’incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;
  4. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un’epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

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