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Art. 64

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto o di diagnosi di un’epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un’analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.
  2. Egli notifica telefonicamente all’USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni.
  3. Se in caso di comparsa di un’epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.

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