916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all’USAV su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.
Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta allʼUSAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.1
LʼUSAV pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale dʼinformazione. Questʼultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997). ↩
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