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Art. 66

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.
  2. Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69–71 occorre:
    1. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi;
    2. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi;
    3. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.
  3. In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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