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Art. 67

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell’effettivo o di altri effettivi.
  2. Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell’effettivo o con gli animali di altri effettivi.
  3. Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

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