Torna alla legge

Art. 74

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi incommercioconformemente all’OBioc1.2
  2. L’USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizoozie.
  3. Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.
  4. Su ordine del veterinario ufficiale o dell’ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l’ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.3
  5. In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

Footnotes

  1. RS 813.12

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.