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Art. 73

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario ufficiale o l’ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.1
  2. In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.
  3. La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l’agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.
  4. Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d’intesa con i responsabili dell’impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest’ultimo non ne risulti compromesso.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

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