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Art. 76

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Le casse d’assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:

  1. per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
  2. per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LFE;
  3. per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all’indennità.

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